Viaggi

I diritti dei viaggiatori

I viaggiatori hanno dei diritti che oggi più che in passato sono tutelati sia dalla legge che dalla Carta dei Diritti del Passeggero, il cui contenuto è disponibile direttamente sui siti delle varie compagnie aeree e sul sito dell’Enac.

I problemi a cui possono andare incontro i viaggiatori sono diversi ed è consigliabile, prima di partire, informarsi dettagliatamente su come comportarsi in base ai vari contrattempi e su come richiedere un eventuale rimborso.

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Tra questi ci possono essere la cancellazione del volo, la partenza ritardata, i bagagli smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo con la conseguente vacanza rovinata oppure il mancato imbarco per overbooking, per saperne di più consulta il sito www.risarcimentovolo.it.
Nel caso per esempio del volo cancellato il viaggiatore ha diritto a chiedere il rimborso se questo non dipende da eventi eccezionali.
Il rimborso fino a 250 euro è previsto per tratte inferiori a 1500 km mentre oltre ai 1500 km arriva a 400 euro e a 600 euro per quelle che superano i 3500 km.
Se si richiede il rimborso la compagnia deve riaccompagnare i passeggeri al luogo da dove sono partiti.
In alternativa la compagnia può proporre un volo in tempi brevi senza sovrapprezzo e che riguardi la stessa tratta di quello cancellato.
Durante l’attesa i passeggeri devono essere assistiti con bevande e pasti e con una sistemazione a spese della compagnia in hotel, se la partenza con il volo alternativo avviene all’indomani o in tempi lunghi.

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Se invece il volo è in ritardo da più di 2 o 5 ore (in base alla distanza della tratta), il passeggero ha diritto al rimborso oppure a viaggiare con un mezzo alternativo, nell’attesa del quale avrà diritto alla stessa assistenza in caso di volo cancellato.
Naturalmente la richiesta di rimborso in entrambi i casi non dà diritto all’assistenza da parte della compagnia o a mezzi e voli alternativi.
La richiesta di rimborso va inoltrata massimo entro una settimana dalla data prevista di partenza e va inviata sia alla compagnia aerea che all’Enac.
Nel caso in cui questo abbia determinato una vacanza rovinata, il viaggiatore può avere un rimborso, che sarà parziale se le cause sono da imputare a eventi eccezionali che non dipendono direttamente alla compagnia aerea (per esempio una forte nevicata o la nebbia fitta).
Se invece il ritardo supera le 5 ore e la tratta è compresa tra 1500 e 3500 km allora il rimborso sarà calcolato come nel caso del volo cancellato.
L’aspetto che bisogna tenere presente in tutti i casi di richiesta di rimborso è che la sede legale della compagnia area deve essere nel territorio europeo.
La penale per i ritardi superiori a 5 ore non verrà applicata nel caso in cui il passeggero decida di non partire. La stessa procedura è valida per l’overbooking.
Nel caso infine di problemi riguardanti il bagaglio non consegnato, danneggiato o arrivato a destinazione con ritardo, c’è un modulo apposito da compilare presso gli uffici che ogni compagnia aerea ha negli aeroporti, chiedendo il risarcimento.
La quantificazione del rimborso in denaro arriva a un massimo di 1.164 euro se la sede è in uno dei paesi europei, mentre viene calcolata in 19 euro al kg, qualsiasi cosa contenga, per quegli stati che aderiscono alla Convenzione di Varsavia.
In alternativa il passeggero può far valere la propria assicurazione sui bagagli e, in sede legale, si possono chiedere anche i danni morali e materiali, quindi per il prossimo viaggio parti tutelato.